Ancora una volta attingo al sito di ******* per portare alla vostra conoscenza il lavoro di queste persone. Un lavoro duro e sotterraneo che anche se lentamente sta dando i suoi frutti. Da lunedi torneemo anche a pubblicare il nostro dossier
Trattato globale sul controllo delle armi.
Mercoledì 15 novembre 2006 ***** presenterà la bozza definitiva sul trattato delle armi presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra. La bozza, intitolata “convenzione quadro sul mercato delle armi”, indica le linee guida che dovranno seguire i legislatori per preparare il trattato cioè:
Il principio basilare della Convenzione Quadro, stabilito nell’Articolo 1, prevede che gli Stati debbano autorizzare tutti i trasferimenti internazionali di armi attraverso un meccanismo di licenze.
Gli Articoli 2, 3 e 4 stabiliscono le sostanziali obbligazioni. Delineano i criteri a cui gli Stati devono conformarsi nell’autorizzare i trasferimenti di armi.
L’Articolo 2, codifica le esistenti limitazioni all’interno del diritto internazionale riguardo alla sovranità degli Stati nel trasferire e autorizzare i trasferimenti di armi. Queste limitazioni includono quelle imposte da:
la Carta delle Nazioni Unite (includendo le decisioni del Consiglio di Sicurezza come
quelle che impongono gli embarghi sulle armi);
qualsiasi altro trattato a cui lo Stato sia obbligato, includendo gli embarghi adottati da altri organismi internazionali e regionali (quali UE), come anche i trattati che proibiscano espressamente trasferimenti di armi, quali la Convenzione per la Proibizione delle Mine Anti-uomo;
i principi universalmente accettati del diritto umanitario internazionale che includano
la proibizione di impiegare armi che siano incapaci di distinguere tra combattenti e civili e tra obiettivi militari e strutture civili o di natura tale da causare ferite superflue o sofferenze non necessarie. La proibizione riguardante i trasferimenti consegue dalla constatazione che il trasferimento di queste armi sarebbe inconciliabile con l’implicita proibizione all’interno del diritto internazionale di usare queste armi. La proibizione includerebbe anche le armi il cui uso sia proibito da specifiche convenzioni quando queste non affrontino il problema dei trasferimenti;
diritto internazionale consuetudinario. I trasferimenti di armi da uno Stato ad un altro,o a persone nel territorio di un altro Stato, senza il consenso dello Stato ricevente potrebbero provocare la violazione degli obblighi del diritto internazionale
consuetudinario equivalenti, ad esempio, alla minaccia dell’uso della forza. Trasferimenti a persone diverse da quelle esercitanti l’autorità di governo potrebbero causare l’infrazione dei principi di non-intervento negli affari interni dello Stato.
L’articolo 3 stabilisce le limitazioni alla libertà di trasferire armi basandosi sull’utilizzo o il probabile utilizzo che potrebbe essere fatto con le armi dallo Stato ricevente. La responsabilità degli Stati di non autorizzare trasferimenti secondo questo principio deriva dall’obbligo a non partecipare agli atti internazionalmente illegali di un altro Stato. Questo principio è riflesso nell’Articolo 16 nel documento Articoli riguardo alla responsabilità degli Stati per gli Atti Internazionalmente Illegali
della Commissione sul Diritto Internazionale delle Nazioni Unite e ampiamente considerato come un principio del diritto internazionale consuetudinario applicabile a tutti gli Stati. Nel rispetto di questo principio, gli Stati hanno l’obbligo di fermare l’autorizzazione dei trasferimenti nelle circostanze in cui essi sappiano o debbano sapere che le armi in questione saranno probabilmente usate per commettere atti in violazione del diritto internazionale. Per esempio, i trasferimenti non
devono essere autorizzati se uno Stato conosce o debba conoscere il probabile uso illegale delle armi in violazione della Carta dell’ONU, in particolare la proibizione di minacciare o utilizzare l’uso della forza contenuta nell’Articolo 2(4) e i relativi principi concernenti le minacce alla pace, violazioni della pace e gli atti di aggressione così come all’Articolo 39 della Carta, nella Dichiarazione dei Principi del Diritto Internazionale della Risoluzione 2625 (XXV) della Assemblea Generale nel 1970 e in altre risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno fissato degli standard di regole;
nell’esecuzione di gravi violazioni dei diritti umani;
nell’esecuzione di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale;
nell’esecuzione di crimini di genocidio o contro l’umanità; o dirottate e utilizzate per commettere qualsiasi delle precedenti violazioni del diritto internazionale.
L’Articolo 4 non proibisce l’autorizzazione dei trasferimenti di armi. Al contrario, identifica quattro ulteriori fattori che gli Stati devono prendere in considerazione prima di autorizzare un trasferimento di armi. Questi fattori richiedono agli Stati di considerare il possibile effetto del trasferimento di armi. Specificatamente, gli Stati devono considerare se i trasferimenti di armi abbiano la probabilità di:
essere usati per o facilitare l’esecuzione di crimini violenti;
influenzare negativamente la sicurezza regionale;
influenzare negativamente lo sviluppo sostenibile
essere dirottate e utilizzate per commettere qualsiasi dei precedenti atti.
Quando appaia che il trasferimento possa avere uno di questi effetti, l’Articolo sancisce una ragione contraria all’autorizzazione.
L’articolo 5 richiede che gli Stati stabiliscano un meccanismo di autorizzazioni e di licenze all’interno delle proprie leggi nazionali per l’effettiva attuazione della convenzione. Un Annesso (ancora in fase di elaborazione) svilupperà standard minimi nell’affrontare materie quali la necessità di un meccanismo di licenze da traslazione a traslazione, i livelli minimi di informazioni da fornire per i richiedenti le licenze, i meccanismi che permettano un controllo parlamentare, etc…
L’articolo 6 crea un Registro Internazionale dei Trasferimenti Internazionali di Armi al quale ciascuna delle parti contraenti sarà tenuta a sottoporre un rapporto annuale sui trasferimenti di armi internazionali. Sebbene le Nazioni Unite abbiano già istituito un simile Registro delle Armi Convenzionali, esso non include tutti i tipi di armi, quali le armi piccole e leggere, e non è collegato all’implementazione di un insieme di standard normativi.
Oltre alle linee guida sul controllo del mercato delle armi, il documento conterrà anche le linee guida per una legislazione internazionale che preveda l’estradizione per persone ricercate per il reato di “traffico internazionale di armi” configurando detto reato come crimine contro l’Umanità.